Perdita della qualifica di “PMI” di cui all’art. 1, comma 1, lettera w-quater.1) del Testo Unico della Finanza
Rai Way S.p.A. (di seguito la “Società”) rende noto - ai sensi dell’art 2-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”) - di aver perso la qualifica di “PMI” (Piccola e Media Impresa) di cui all’art. 1, comma 1, lettera w-quater.1) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”).
Ciò a seguito del termine, con il 31 dicembre 2022, del periodo transitorio previsto dall’art. 44-bis, comma 2, del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, ovvero dei due esercizi successivi all’esercizio 2020.
Si ricorda che la perdita della qualifica di PMI da parte della Società comporta, in particolare, l’applicazione della nuova soglia ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, ai sensi dell’art. 120 del TUF, pari al 3% del capitale sociale. Pertanto, gli azionisti che, alla data del presente comunicato, siano titolari di partecipazioni superiori al 3% ed inferiori al 5% del capitale della Società dovranno darne comunicazione alla Consob e alla Società in conformità e nei termini di cui agli artt. 117, comma 2-bis, e 121, comma 3-bis, del Regolamento Emittenti.